[A] La realizzazione di opere di urbanizzazione deve essere provata con gli atti di cessione di tali aree al Comune o con i provvedimenti comunali che hanno riconosciuto lo scomputo ed i successivi atti di collaudo delle medesime. [B] Non è legittimo sommare opere urbanizzative realizzate in tempi diversi e sotto pianificazioni diverse, soprattutto se realizzate da lungo tempo. [C] Ai sensi dell'art. 2 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, il territorio comunale è ripartito in zone omogenee e la verifica dei parametri previsti avviene sull'intera zona e non su porzioni di essa
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